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Cos'è l'autocertificazione
Consiste nella facoltà riconosciuta ai
cittadini di presentare, in sostituzione delle tradizionali
certificazioni richieste, propri stati e requisiti personali,
mediante apposite dichiarazioni sottoscritte (firmate)
dall'interessato. La firma non deve essere più autenticata.
L'autocertificazione sostituisce i certificati senza che ci sia
necessità di presentare successivamente il certificato vero e
proprio. La pubblica amministrazione ha l'obbligo di accettarle,
riservandosi la possibilità di controllo e verifica in caso di
sussistenza di ragionevoli dubbi sulla veridicità del loro
contenuto.
Vi sono pochi casi, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione,
in cui devono essere esibiti i tradizionali certificati: pratiche
per contrarre matrimonio, rapporti con l'autorità giudiziaria,
atti da trasmettere all'estero.
Quali sono le dichiarazioni che si possono autocertificare?
Si possono "autocertificare":
A) Con dichiarazioni
sostitutive di certificazioni:
* la data e il luogo di nascita
* la residenza
* la cittadinanza
* il godimento dei diritti politici
* lo stato civile (celibe/nubile, coniugato/a, vedovo/a,
divorziato/a)
* lo stato di famiglia
* l'esistenza in vita
* la nascita del figlio
* il decesso del coniuge, dell'ascendente o del discendente
* la posizione agli effetti degli obblighi militari
* l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica
amministrazione
* titolo di studio o qualifica professionale posseduta; esami
sostenuti; titolo di specializzazione, di abilitazione, di
formazione, di aggiornamento e di qualifica tecnica
* situazione reddituale ed economica, anche ai finidella
concessionedi benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da
leggi speciali; assolvimento di specifici obblighi contributivi
con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; assolvimento di
specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare
del tributo assolto; possesso e numero del codice fiscale, della
partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio
dell'anagrafe tributaria e inerente all'interessato.
* stato di disoccupazione; qualità di pensionato e categoria di
pensione; qualità di studente o di casalinga
* qualifica di legale rappresentante di persone fisiche o
giuridiche, di tutore, di curatore e simili
* iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi
tipo
* tutte le posizioni relative all'adempimento degli obblighi
militari, ecc.
* di non aver riportato condanne penali
* tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei
registri di stato civileLe dichiarazioni di cui sopra non
richiedono alcuna autenticazione da parte del pubblico ufficiale.
B) Dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà
* Tutti gli stati, fatti a qualità
personali non autocertificabili (non ricompresi alla lettera "A"
precedentemente descritta) possono essere comprovati
dall'interessato, a titolo definitivo, mediante dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà.
Si possono ad esempio dichiarare: chi sono gli eredi; la
situazione di famiglia originaria; la proprietà di un immobile,
ecc.
La dichiarazione che il dichiarante rende nel proprio interesse
può riguardare anche stati, fatti e qualità personali relativi ad
altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, non può
contenere manifestazioni di volontà (impegni, rinunce,
accettazioni, procure) e deleghe configuranti una procura.
Qualora risulti necessario controllare la veridicità delle
dichiarazioni nel caso in cui gli stati, i fatti e le qualità
personali dichiarati siano certificabili o accertabili da parte
della pubblica amministrazione, l'amministrazione procedente entro
quindici giorni richiede direttamente la documentazione
all'amministrazione competente.
In questo caso, per accelerare il procedimento, l'interessato può
trasmettere, anche attraverso strumenti informatici o telematici,
copia fotostatica, non autenticata, dei certificati in cui sia già
in possesso.Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà
non richiedono alcuna autenticazione da parte del pubblico
ufficiale quando siano contestuali ad una istanza.
In questo caso l'interessato deve presentare la dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà:
a)unitamente alla copia non autenticata di un documento di
riconoscimento (nel caso di invio per posta o per via telematica);
b)firmarla in presenza del dipendente addetto a riceverla (nel
caso di presentazione diretta) |