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- MICROIMPRERSA -
Decreto Legislativo
185/2000 Titolo II
La
Microimpresa è una misura prevista dal
Titolo II
del Decreto 185/2000 pensata per chi vuole creare una piccola impresa
nel settore della produzione di beni e della fornitura di servizi.
Nella
categoria delle PMI si definisce microimpresa un impresa
che, nel rispetto dei limiti di indipendenza, di fatturato e di
bilancio, occupa un numero di dipendenti non superiore a dieci, come
previsto dalla Raccomandazione della Commissione, del 3 aprile 1996, n.
280/CE, pubblicata sulla GUCE n. L 107 del 30 aprile 1996.
Per
avviare un'attività in forma di Microimpresa almeno la metà dei soci
(che detenga almeno la metà delle quote di partecipazione) della
società devono essere:
Ø
maggiorenni
alla data di presentazione della domanda;
Ø
non occupati
nei sei mesi precedenti la presentazione della domanda,
Ø
residenti nei territori
di applicazione della normativa alla data del 1 gennaio 2000,
in tali territori deve essere anche ubicata la
sede legale,
amministrativa
e
operativa
delle iniziative.
Si
considerano
occupati:
-
i lavoratori
dipendenti (a tempo determinato e indeterminato, anche part-time),
-
i titolari di
contratti di lavoro a progetto, intermittente o ripartito,
-
i liberi
professionisti;
-
i titolari di partita
IVA;
-
gli imprenditori e gli
artigiani.
Le
SOCIETÀ
ammesse al finanziamento:
Ø
società in
nome collettivo (S.n.c.)
Ø
società in
accomandita semplice (S.a.s.)
Pertanto
tale provvidenza finanziaria non è rivolta alle ditte individuali,
alla società di capitali, alle
cooperative,
alle
società di fatto. Sono
escluse anche le società che abbiano già iniziato la loro attività
(ossia che abbiano già fatturato).
Con i finanziamenti per
la Microimpresa si possono avviare iniziative riguardanti
esclusivamente:
Ø
PRODUZIONE
DI BENI
Ø
FORNITURA
DI SERVIZI
sono
escluse le attività di:
e, comunque, relative a
settori esclusi dal CIPE o da disposizioni comunitarie.
Il
progetto può essere finanziato fino a un massimo di 129.114 euro.
Le agevolazioni finanziarie previste consistono:
1.
Per gli investimenti, in un contributo a fondo
perduto e un finanziamento a tasso agevolato
(7
anni), che può anche
arrivare a coprire il 100% degli investimenti ammissibili;
2.
Per la gestione, in un contributo a fondo
perduto sulle spese relative al primo anno di attività.
L'importo complessivo del contributo a fondo perduto non può superare il
50% del totale dei finanziamenti concessi,
mentre l'ammontare complessivo delle agevolazioni finanziarie non può
superare il limite del "de minimis", pari a 100.000 euro.
Quindi, l’entità di ciascuna singola agevolazione non è predefinita, ma
è il risultato di un calcolo che tiene conto dell’ammontare degli
investimenti e delle spese di gestione nonché delle caratteristiche del
mutuo a tasso agevolato (durata, entità e tasso) che si intende
richiedere. Il calcolo deve essere effettuato nel rispetto del principio
che prevede che l’importo del mutuo a tasso agevolato per gli
investimenti non possa essere inferiore al 50% del totale delle
agevolazioni concedibili.
Il
tasso di interesse del mutuo agevolato è pari al 30% del tasso di
riferimento vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento
in base alla normativa comunitaria.
Il mutuo è restituibile in un massimo di sette anni, con rate
trimestrali costanti posticipate.
Gli
INVESTIMENTI
finanziabili sono:
Ø
acquisto
di attrezzature, macchinari, impianti e allacciamenti (anche usati),
Ø
beni
immateriali a utilità pluriennale;
Ø
ristrutturazione di immobili entro il limite del 10% del totale degli
investimenti.
È opportuno specificare che le attrezzature
e i macchinari possono essere
anche usati
purché non oggetto di precedenti agevolazioni, le spese considerate
ammissibili sono quelle
sostenute successivamente
alla data di ammissione alle agevolazioni e non alla data di
presentazione della domanda. I beni oggetto delle agevolazioni sono
vincolati
all’esercizio dell’attività finanziata per un periodo minimo di cinque
anni a
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